Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Modalità operative

20 Gennaio , 2022

L’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge di Bilancio 2021, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedevano trattamenti di integrazione salariale ai sensi della legge di Bilancio medesima.

L’INPS, con circolare n. 30/2021, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali (Lavoronews n.32/2021), evidenziando che i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo si pongono tra di loro in regime di alternatività, in riferimento alla medesima unità produttiva.

Il datore di lavoro che accedeva all’esonero, non poteva avvalersi, nella medesima unità produttiva, ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19, previsti della legge di Bilancio (12 settimane da usufruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021).

Il beneficio contributivo era riconosciuto ai datori di lavoro che rinunciavano alla spendita del residuo di esonero di cui all’articolo 12 del D.L. n. 137/2020 e non si avvalevano di trattamenti di integrazione salariale.

L’efficacia delle disposizioni riguardanti l’esonero era subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il predetto aiuto è stato autorizzato con la Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021.

A tale data, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui all’articolo 12 del D.L. n. 137/2020.

L’INPS, con il messaggio n.197/2022, chiarisce che i datori di lavoro che hanno fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 12 del D.L. n. 137/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 1, della legge di Bilancio, previa rinuncia di una quota di esonero di cui all’articolo 12 del D.L. n. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota, secondo le istruzioni contenute nel messaggio stesso.

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero, a cui il datore di lavoro deve rinunciare, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

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