Esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione

31 Agosto , 2021

L’Inps, con circolare n. 115 del 2 agosto c.a., ha fornito indicazioni per l’applicazione dello sgravio spettante in caso di assunzione effettuata, da datori di lavoro privati, con il contratto di rioccupazione dal 1 luglio al 31 ottobre 2021 (articolo 41 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – Lavoronews n. 110/2021).

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro e va riproporzionata per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, in misura pari a 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

I lavoratori assunti con tale tipologia di contratto per i primi sei mesi di attività sono impegnati in un progetto individuale di inserimento finalizzato all’adeguamento delle competenze al nuovo contesto lavorativo.

L’istituto ha precisato che nella fase di inserimento non è consentito al datore di lavoro di recederese non per giusta causa o giustificato motivo, mentre al termine del progetto è ammesso il recesso ad nutum.

Inoltre, se al termine del periodo nessuna delle parti recede dal contratto il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’Inail, come espressamente previsto dall’art. 41, comma 5, del decreto Sostegni bis.

Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Infine, il beneficio spetta per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro.

Il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, nella medesima unità produttiva.

È, inoltre, prevista la decadenza dal beneficio dell’esonero e la restituzione di quanto fruito per i datori di lavoro che procedono:

  • al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’art. 41, comma 3, del decreto Sostegni bis;
  • al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

 

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