Esonero contributivo per i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e tour operator

19 Luglio , 2022

L’Inps, con messaggio n. 2712 del 6 luglio c.a., ha fornito indicazioni in merito all’esonero contributivo, e non anche dei premi Inail, disciplinato dal Decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022, art.4, c.2-ter) in favore dei datori di lavoro appartenenti al settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

 

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è possibile fruire dell’esonero, entro il 31 dicembre 2022, nei limiti della contribuzione dovuta per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022.

 

L’esonero, rivolto a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, è riparametrato e applicato su base mensile.

 

Destinatari dell’esonero sono i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.

 

Ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sopra richiamata, l’Inps ha attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) 2J.

 

A seguito di tale attribuzione, sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche volte alla quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante, secondo le istruzioni che l’Istituto fornirà con successiva comunicazione recante anche le modalità di compilazione delle specifiche dichiarazioni contributive.

 

L’esonero, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022, è riconosciuto nel limite di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022; in caso di scostamenti dal suddetto limite, anche prospettici, cessa la concessione del beneficio in argomento.

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