Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

16 Febbraio , 2021

L’Inps, con circolare n. 24 dell’11 febbraio c.a., ha fornito chiarimenti sulla normativa emergenziale relativa alla possibilità di richiedere l’esonero contributivo da parte di aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (articolo 12 del D.L. n. 137/2020 c.d. decreto Ristori).

L’efficacia delle disposizioni relative all’esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale del decreto Ristori (articolo 12, commi 14 e 15, D.L. n. 137/2020), è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

La circolare ha chiarito che il datore di lavoro (identificato con matricola aziendale) che può fruire del suddetto esonero è colui che ha fruito di trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 indipendentemente dai lavoratori coinvolti dai trattamenti stessi.

Pertanto non rileva, ai fini del riconoscimento del beneficio, che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.

Inoltre, i destinatari del beneficio sono i datori di lavoro che:

  • siano stati interamente autorizzati per l’ulteriore periodo di 9 settimane previsto dal decreto Agosto (articolo 1, comma 2, D.L. n. 104/2020), scaduto il periodo autorizzato;
  • che rientrino nei settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
  • rinuncino al residuo spettante in base al decreto Agosto (articolo 3, D.L. n. 104/2020) e che non intendano avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale (articolo 12, comma 15, D.L. n. 137/2020 d. decreto Ristori).

Ai fini del riconoscimento del beneficio è necessario il rispetto dell’alternatività tra esonero contributivo e trattamenti di integrazione salariale.

Di conseguenza, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero suddetto, non potrà avvalersi, per la stessa unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID 19.

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Tale importo massimo, da riparametrare e applicare su base mensile, può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di 4 settimane.

Inoltre, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da alcune condizioni specifiche previste dal decreto Ristori.

L’agevolazione in esame non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (articolo 1, comma 100 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) che, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, si realizza, per gli anni 2021 e 2022, in una decontribuzione totale dei contributi datoriali.

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