
Esonero Contributivo per aziende che non richiedono la CIG
16 Novembre , 2020L’articolo 3 del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, ha previsto unesonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 104/2020.
L’Inps, con messaggio 4254 del 13 novembre 2020, ad integrazione della circolare n. 105/2020 (Lavoronews n. 163/2020), ha fornito le istruzioni per applicare l’esonero contributivo introdotto dall’art. 3 del D.L. 104/2020.
I datori di lavoro interessati, prima di procedere ad utilizzare l’esonero, dovranno richiederel’attribuzione di un apposito codice di autorizzazione “2Q” all’Istituto indicando:
- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena, a carico del datore di lavoro, calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l’importo dell’esonero.
L’Istituto, ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.
Infine, l’Inps sottolinea che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della circolare n. 105/2020, ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva.
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