Esonero contributivo lavoratori dipendenti per il 2023
30 Gennaio , 2023L’Inps, con circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell’esonero contributivo dipendenti introdotto dall’art. 1, comma 281 della Legge di Bilancio 2023.
In base alla norma citata, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore) hanno diritto al riconoscimento di un esonero contributivo sulla quota IVS a loro carico nella misura:
- del 2% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non supera i 2.692 euro;
- del 3% se la retribuzione imponibile ai previdenziali non supera i 1.923 euro.
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, e purché siano rispettati i limiti della retribuzione mensile sopra riportati.
Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.
L’esonero trova applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga. Pertanto, la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore potrà assumere misura diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.
L’esonero in esame è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, compreso quello per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato rientrate al lavoro entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art. 1, comma 137).
Applicazione
Possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative ai rapporti di lavoro subordinati dell’anno in corso.
Ne consegue che l’esonero non può trovare applicazione sia sulle spettanze 2024 nel caso in cui il rapporto sia cessato entro il 31dicembre 2023 (pensiamo alle competenze di fine rapporto – ferie, permessi etc. – erogate nei primi mesi del 2024), sia sulle spettanze 2023 nel caso in cui il rapporto sia cessato entro il 31 dicembre 2022 (pensiamo alle competenze di fine rapporto erogate nei primi mesi del 2023).
Tredicesima e quattordicesima
Per espressa previsione della norma, l’importo mensile massimo della retribuzione imponibile deve essere maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese.
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda, laddove sia inferiore o uguale ai limiti retributivi di 2.692 o 1.923, sia sui ratei di tredicesima. In tal caso l’importo di tali ratei non deve superare nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
In linea generale, comunque, la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima.
L’Inps ribadisce inoltre l’esclusione della quattordicesima mensilità dall’ambito di applicazione dell’esonero, precisando che nel mese di eventuale erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui il suo ammontare o i suoi ratei, sommato/i alla retribuzione imponibile, non ecceda i massimali di retribuzione mensile previsti. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non può trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
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