ENASARCO: Regolamento delle attività Istituzionali – Agevolazioni contributive per i giovani agenti

7 Gennaio , 2021

Entra in vigore il 1° gennaio 2021 il nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali di Fondazione Enasarco.

Si segnala il nuovo articolo 5 bis “Agevolazioni giovani agenti”, che introduce un regime contributivo agevolato per promuovere l’ingresso e la permanenza nella professione di nuovi agenti di commercio.

Il nuovo regime contributivo agevolato è previsto per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta all’ENASARCO o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni.

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

Al verificarsi delle condizioni sopra richiamate:

  1. l’aliquota contributiva di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;
  2. il minimale contributivo annuo di cui all’articolo 5, comma 4 è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari 2021-2023.

L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.

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