Emanato il decreto per creare la banca dati del collocamento mirato

25 Febbraio , 2022

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio c.a., il Decreto 29 dicembre 2021 recante “Definizione dei dati da trasmettere e delle altre modalità attuative della banca dati del collocamento mirato, per la razionalizzazione, la raccolta sistematica dei dati disponibili, per la semplificazione degli adempimenti, per rafforzare i controlli, nonché per migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi.”.

 

Il decreto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del D.Lgs.n. 151/2015, definisce i dati da trasmettere e le altremodalità attuative della Banca dati, istituita dall’art. 9, comma 6bis, della Legge n. 68/1999, al fine dirazionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla legge medesima.

 

La trasmissione, la comunicazione dei dati e delle informazioni avviene secondo il disciplinare tecnico di cui all’allegato n. 1, che forma parte integrante del decreto, non ancora disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

 

Il Ministero del Lavoro garantisce la gestione tecnica ed informatica della Banca dati ed è, a tal fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

Le informazioni contenute nella Banca dati sono rese accessibili ai datori di lavoro pubblici e privati, limitatamente ai propri dati, sia a quelli da loro stessi conferiti sia a quelli provenienti da altri soggetti che alimentano la banca dati.

Le informazioni, di cui all’art. 3, comma 1, lettere d) , e) , f) e g) del decreto in esame, relative a:

  • comunicazioni obbligatorie concernenti le instaurazioni, le variazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati ai sensi dell’art. 9bis del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996;
  • sospensioni di cui all’art. 3, comma 5, della Legge n. 68/1999;
  • esoneri autorizzati di cui all’art. 5, comma 3, della Legge n. 68/1999;
  • convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12bis della Legge n. 68/1999 e quelle di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003;

possono essere utilizzate per l’aggiornamento del prospetto informativo e possono essere accettate o modificate dal datore di lavoro obbligato in sede di compilazione del suddetto prospetto informativo.

Il decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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