DPCM 7 agosto 2020: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Efficacia dal 9 agosto 2020 al 7 settembre 2020.

31 Agosto , 2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2020, n. 198 il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”.

Le disposizioni si applicano dal 9 agosto 2020 –  in sostituzione delle misure previste dal DPCM 11 giugno 2020 , come prorogato dal DPCM del 14 luglio 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre prossimo.

Restano salvi i diversi termini di durata previsti espressamente con riferimento ad alcune singole misure.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
Il provvedimento sostanzialmente conferma, con le novità di seguito evidenziate, le misure già vigenti ai sensi dei richiamati DPCM e relativi allegati, a partire dalle misure precauzionali minime, finalizzate alla riduzione dei contagi, ossia l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di uso delle mascherine, in luogo chiuso accessibile al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e “comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza”; obbligo che non si applica ai bambini al di sotto di sei anni e alle persone disabili. Entrambe le misure – previste anche dalla ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata sulla G.U. n.193 de 3 agosto 2020 – sono derogabili esclusivamente con Protocolli, validati dal Comitato tecnico-scientifico, del Capo del Dipartimento delle protezione civile. 

Viene poi ribadito che possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.  

Sono, inoltre, confermate senza variazioni le prescrizioni per le attività commerciali al dettaglio (art. 1, co. 6, let. dd), le attività delle strutture ricettive (art 1, co. 6, let. nn) e le attività professionali (art. 1, co. 6, let. ll). Invariate anche le misure per i servizi di ristorazione (art. 1, co.6, let. ee).

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)
Ai sensi dell’articolo  2 – che conferma quanto già previsto da ultimo nel DPCM 14 luglio u.s.  –  sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Deve essere sottolineata, a questo riguardo, l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei suddetti protocolli proprio per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva.

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