Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e diritto alla NASpI
4 Giugno , 2020L’articolo 46 del D.L. n. 18/2020, come integrato e modificato dall’articolo 80 del D.L. n. 34/2020, dispone che a decorrere dal 17 marzo 2020, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Il medesimo articolo 46 prevede altresì che sino alla scadenza del suddetto termine di cinque mesi il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Al riguardo, l’Inps, con messaggio n. 2261 del 1° giugno c.a., ha precisato che è possibile accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI per quei lavoratori che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto previsto dall’articolo 46 del D.L. 18/2020.
L’erogazione dell’indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto, sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
In tale ipotesi, il lavoratore è tenuto a comunicare all’Inps, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.
Analogamente, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto nell’ipotesi in cui il datore di lavoro revochi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale.
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