Distacco transnazionale e semplificazione oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio

8 Gennaio , 2024

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, fornisce le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.

Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di:

  • conservare una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti documenti:
    • il contratto di lavoro,
    • i prospetti paga,
    • i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero,
    • la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni,
    • la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente),
    • il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
  • designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito al primo punto, ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla  in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circolare n. 1/2023 (Lavoronews n. 11/2023), potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.

Invece, rispetto al secondo punto, l’Ispettorato chiarisce che il soggetto referente, che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà sufficiente, come previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

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