Distacco transnazionale e obblighi comunicativi

17 Febbraio , 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi amministrativi relativi al distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

 

Il D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, ha introdotto specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE.

 

In particolare, l’articolo 10, comma 3, lett. a), del citato decreto legislativo ha introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

 

Al riguardo, l’Ispettorato chiarisce la natura della “documentazione equivalente” alla “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro“, che dovrà essere oggetto di verifica nel corso dell’attività di vigilanza.

 

L’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

La previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, appare proporzionata alla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/67/UE e alla direttiva 96/71/CEE e sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

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