Disposizioni in materia di lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting

17 Maggio , 2021

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio c.a., la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 30/2021 (Lavoronews n. 48/2021) recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

In particolare, l’articolo 2 della citata Legge prevede quanto segue.

  • Il genitore di figlio minore di sedici anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
  • Possibilità di svolgere lavoro in modalità agile è riconosciuta a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della Legge n. 170/2010, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
  • Il lavoratore che svolge l’attività in modalità agile ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
  • Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
  • Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo in questione può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
  • Per i predetti periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
  • In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, hadiritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001,fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio,possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
  • I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di 14 anni, possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 30 giugno 2021, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

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