Disposizioni di Regione Lombardia in vigore dal 15 al 30 giugno 2020

15 Giugno , 2020

Regione Lombardia, con Ordinanza n. 566 del 12 giugno c.a., integra le misure approvate dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 (Lavoronews n. 109/2020).

Le disposizioni sono efficaci dal 15 giugno e hanno validità fino al 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

Le attività attive dal 15 giugno, nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, sono le seguenti:

  • ristorazione
  • stabilimenti balneari e spiagge
  • attività ricettive e locazioni brevi
  • strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • uffici aperti al pubblico
  • piscine
  • palestre
  • manutenzione del verde
  • musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • attività fisica all’aperto
  • noleggio veicoli e altre attrezzature
  • informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • aree giochi per bambini
  • circoli culturali e ricreativi
  • formazione professionale
  • spettacoli
  • parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • professioni della montagna
  • guide turistiche
  • impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  • strutture termali e centri benessere
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

L’Ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail o citati nel D.P.C.M. dell’11 giugno. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

L’Ordinanza regionale n. 566 conferma, fino al 30 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

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