Disposizioni di Regione Lombardia in vigore dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
15 Dicembre , 2020Regione Lombardia ha emesso l’Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19.
Le seguenti disposizioni sono valide dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.
Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
I datori di lavoro, considerato che tra le misure prioritarie per contrastare la diffusione del contagio permane l’adozione di misure di prevenzione che, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, assicurino adeguati livelli di sicurezza evitando l’accesso e la permanenza di soggetti che presentino sintomi da affezione da COVID -19, osservano le seguenti prescrizioni:
- deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati;
- il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG;
- in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea;
- il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa;
- è fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso.
Istruzione e formazione
Per i corsi di formazione pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza.
I tirocini curricolari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
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