Disposizioni di Regione Lombardia in vigore dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021

15 Dicembre , 2020

Regione Lombardia ha emesso l’Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19.

Le seguenti disposizioni sono valide dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.

 

Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

I datori di lavoro, considerato che tra le misure prioritarie per contrastare la dif­fusione del contagio permane l’adozione di misure di prevenzio­ne che, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, assicurino adeguati livelli di sicurezza evitando l’accesso e la permanenza di soggetti che presentino sintomi da affezione da COVID -19, osservano le seguenti prescrizioni:

  • deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
  • il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati;
  • il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG;
  • in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea;
  • il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa;
  • è fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso.

Istruzione e formazione

Per i corsi di formazione pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza.

I tirocini curricolari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

 

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