Disegno di Legge di Bilancio 2020 – Principali disposizioni in tema di Lavoro

19 Novembre , 2019

È iniziato in Commissione bilancio del Senato l’esame del Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (c.d. “Legge di Bilancio 2020”), il cui iter dovrà concludersi entro il 31 dicembre prossimo.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni in tema di Lavoro.

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (Art. 5)

Viene istituito, nello stato previsionale del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo, denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, al fine di dare attuazione agli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6, comma 2)

La disposizione modifica la disciplina sull’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non hanno compiuto 35 anni prolungando di due anni, al 2019 e 2020, l’estensione transitoria dell’esonero previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018 in favore della fascia d’età fino a 35 anni.

Credito di imposta per la formazione 4.0 (Art. 23)

L’agevolazione riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, prevista dal Piano nazionale industria 4.0., viene prorogata fino al 2020.

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (Art. 41, comma 4)

La disposizione proroga, per il 2020, la misura sperimentale del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (art. 1, comma 354, Legge n. 232/2016), da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, elevandone la durata da cinque a sette giorni. Inoltre, anche per il 2020, il padre può astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Opzione donna (art. 57)

La disposizione proroga la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici tramite la cosiddetta “opzione donna”.

L’esercizio di questa particolare possibilità di pensionamento anticipato – previa opzione per il sistema di calcolo contributivo applicato sull’intera posizione – è così consentito al raggiungimento entro il 31.12.2019 di 35 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti.

L’effettiva decorrenza della pensione è in questo caso soggetta all’applicazione delle finestre mobili (12 mesi per le dipendenti) mentre il requisito di età anagrafica non è adeguato alla speranza di vita.

Fringe benefit auto aziendali (Art. 78)

Ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la norma prevede che la percentuale del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI, continuerà ad applicarsi solamente per i veicoli a trazione elettrica e ibrida e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio.

Per gli altri veicoli, invece, sarà assunto il 60% dell’importo corrispondente alla predetta percorrenza convenzionale, in caso di veicoli con emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro, mentre, per i veicoli che superano tale soglia, verrà assunto il 100% dell’importo.

Buoni pasto mense aziendali (Art. 83)

Attualmente, la tassazione dei buoni pasto – i c.d. ticket restaurant – a carico del lavoratore dipendente, è esclusa fino a 7 euro, se trattasi di buoni pasto elettronici, e fino a 5,29 euro se trattasi di buoni pasto cartacei.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, la tassazione sarà esclusa fino a 8 euro, nel caso di buoni pasto elettronici, e fino a 4 euro nel caso di buoni pasto cartacei.

Resta ferma l’attuale disciplina (non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’importo massimo giornaliero di 5,29 euro), per le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili o ad unità produttive ubicate in zone dove non avrebbero la possibilità di utilizzare il buono pasto.

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