
Disciplina per gli spostamenti da e verso l’estero
1 Settembre , 2021Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 agosto c.a., l’Ordinanza 28 agosto 2021, con la quale il Ministero della Salute proroga, con alcune modifiche, la disciplina degli spostamenti da e verso l’Estero.
L’ordinanza produce effetti dal 31 agosto 2021 e fino al 25 ottobre 2021.
In particolare, l’ordinanza ha prorogato, fino alla richiamata data, la disciplina speciale degli ingressi da India, Sri Lanka e Bangladesh, le regole applicabili ai cosiddetti voli “Covid tested” nonché la validità dell’Ordinanza 29 luglio 2021 (Lavoronews n. 112/2021), che ha ridefinito, in maniera sistematica, la disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto da quest’ultimo provvedimento, l’articolo 2 dell’Ordinanza ha stabilito che alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato negli Stati dell’Elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo u.s. (Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.) sia consentito l’ingresso sul territorio nazionale anche, senza isolamento fiduciario, alle seguenti condizioni:
- presentazione in formato cartaceo o elettronico di una certificazione verde Covid-19 attestante il completamento del ciclo vaccinale, ovvero di una certificazione, rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti, a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia Europea per i Medicinali;
- presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti (48 ore per il Regno Unito) a un test a mezzo di tampone, risultato negativo;
- presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli del Passenger Locator Form in formato digitale, oppure in forma cartacea stampato;
- in assenza delle certificazioni sopra indicate, obbligo di sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a test, molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al termine di detto periodo.
Con riferimento alle persone in ingresso in Italia, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Canada, Stati Uniti e Giappone, l’Ordinanza introduce, in aggiunta agli adempimenti, già previsti, l’obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ai controlli, la certificazione di essersi sottoposte nelle 72 ore precedenti a test, a mezzo di tampone, risultato negativo.
L’articolo 3 dell’Ordinanza, consente, inoltre, l’ingresso sul territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato in India, Sri Lanka o Bangladesh, anche per motivi di studio, per raggiungere la propria residenza (stabilita prima del 28 agosto u.s.), ovvero il domicilio, l’abitazione o la residenza di un proprio figlio minore, del coniuge o della parte di unione civile alle seguenti condizioni:
- presentazione del Passenger Locator Form, in formato digitale o stampato su carta;
- Pìpresentazione della certificazione di essersi sottoposti a test, a mezzo di tampone, risultato negativo, nelle 72 ore precedenti;
- sottoposizione a test, a mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (con isolamento fiduciario in attesa dell’esito del tampone, se molecolare);
- isolamento fiduciario di 10 giorni, nell’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e test a mezzo di tampone al termine di detto periodo.
L’Ordinanza consente, infine, l’ingresso sul territorio nazionale, anche per motivi di studio, alle persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Brasile.
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