Diritto di precedenza e assunzione di apprendisti

30 Agosto , 2017

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 9 agosto c.a., ha chiarito la disciplina del diritto di precedenza maturato, ex art. 24, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, da un lavoratore a tempo determinato, in relazione alle assunzioni ovvero prosecuzioni a tempo indeterminato di rapporti di apprendistato, con qualifica finale pari a quella corrispondente alle mansioni esercitate dal lavoratore a termine.

Il citato articolo 24 prevede che: Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.”.

Il Ministero, muovendo dalla definizione del contratto di apprendistato come contratto a tempo indeterminato, precisa che, ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza, rileva solo una nuova assunzione in apprendistato, non l’eventuale prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, e solo nel caso in cui il lavoratore, che abbia maturato il diritto di precedenza, non risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù di pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato.

Al riguardo, Confcommercio ribadisce che il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, nel regolare il diritto di precedenza, demanda la materia al secondo livello di contrattazione, in questo modo escludendo che in applicazione del solo contratto collettivo nazionale si configuri un diritto di precedenza in capo al lavoratore a tempo determinato.

Categoria: