Dipendente distaccato all’estero in smart working in Italia: non applicabili le retribuzioni convenzionali

20 Maggio , 2021

Con la risposta a interpello n. 345 del 17 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di applicazione del regime della retribuzione convenzionale a un lavoratore, soggetto con residenza fiscale in Italia nonostante il distacco in Francia, il quale a seguito dell’emergenza sanitaria è rientrato in Italia, continuando a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working a beneficio della società francese.

Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è diventato, eccezionalmente e temporaneamente, l’abitazione del lavoratore in Italia.

La società istante ritiene di poter considerare il periodo svolto in Italia in remote working, quale periodo utile ai fini del computo dei giorni di attività svolta all’estero e di aver conseguito il requisito minimo di soggiorno (183 giorni) utile al fine dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali regolamentate dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate non condivide la tesi del contribuente e ritiene non soddisfatto il requisito della territorialità estera nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolto dall’Italia in modalità remota.

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