Dimissioni per fatti concludenti – Le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro

28 Gennaio , 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 579 del 22 gennaio 2025, fornisce indicazioni in merito alle novità introdotte dall’art. 19 della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro – Lavoronews n. 65/2024) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.

La nuova norma di cui all’art. 19 della Legge n. 203/2024 integra la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’aggiunta del comma 7 bis all’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015, introducendo nell’ordinamento la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.

La citata disposizione consente al datore di lavoro, in caso di allontanamento ingiustificato del lavoratore dalla postazione lavorativa per un periodo superiore a quello consentito dal CCNL applicato tra le parti, ovvero in mancanza di tale indicazione oltre i 15 giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro dandone comunicazione all’Ispettorato del Lavoro che potrà verificare la veridicità della comunicazione.

Tale comunicazione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente, indice della volontà del lavoratore di dimettersi, salvo il caso in cui il suddetto dimostri l’impossibilità per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Il datore è tenuto ad inviare, “preferibilmente a mezzo PEC”, la comunicazione di assenza ingiustificata del lavoratore alla sede dell’INL territorialmente competente, “da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro”.

Tale comunicazione va effettuata laddove il datore abbia preliminarmente verificato il protrarsi dell’assenza ingiustificata oltre i termini consentiti e solo qualora intenda far valere tale assenza ingiustificata ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.

La comunicazione deve riportare “tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza”.

Per semplificare tale adempimento, l’INL mette a disposizione un modello di comunicazione.

Ricevuta la comunicazione, gli organi dell’INL preposti alla verifica potranno contattare il lavoratore, ma anche altro personale impiegato, al fine dell’accertamento della veridicità della suddetta comunicazione.

Gli accertamenti dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Decorso il termine contrattuale o legale dell’assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato, il datore potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

L’effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

A tal riguardo, l’Ispettorato chiarisce che laddove il lavoratore dia effettivamente prova dell’impossibilità di comunicare i motivi alla base dell’assenza o la circostanza di averli comunicati, o ancora, laddove l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro, l’INL sarà tenuto a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto, sia al datore di lavoro.

Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate gravi inadempienze da parte del datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa (ad es.: mancato pagamento delle retribuzioni), lo stesso avrà facoltà di riqualificare le dimissioni da tacite in dimissioni per giusta causa.

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