Diffida accertativa e procedure di conciliazione

4 Giugno , 2019

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con lettera circolare n. 5066 del 30 maggio c.a., fornisce chiarimenti in merito a possibili interferenze tra il procedimento della diffida accertativa per crediti patrimoniali (art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) e le procedure di conciliazione svolte presso l’ITL, la sede sindacale o nelle forme della risoluzione arbitrale.

In base al citato articolo 12, il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ha la possibilità di promuovere il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro che ha emesso l’atto e, qualora si raggiunga un accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia senza che per il verbale medesimo trovino applicazione le disposizioni relative alle rinunzie e transazioni, di cui all’articolo 2113 commi primo, secondo e terzo del Codice civile

Pertanto, l’Ispettorato precisa che non è possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’articolo 12, sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa, sia in fase successiva e che, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione.

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