Differimento del periodo transitorio per l’invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale tramite “UniEmens-Cig”

25 Marzo , 2022

L’articolo 8, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni – Lavoronews n. 54/2021) ha previsto che, a decorrere dal 1° aprile 2021, i dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), nonché dell’assegno ordinario (dal 1° gennaio 2022, assegno di integrazione salariale – AIS), connesse all’emergenza epidemiologica da COVID–19, fossero inviati tramite il flusso UniEmens-Cig” (Lavoronews n. 71/2021).

 

Inizialmente, è stata prevista una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati poteva essere effettuato o con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig o con il modello SR41.

 

L’Inps, con messaggio n. 1320 del 23 marzo c.a., comunica che tale periodo transitorio è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2022.

 

Conseguentemente, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

 

Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.

 

Il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.

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