
Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG connessi all’emergenza epidemiologica
10 Marzo , 2021L’Inps, con messaggio n. 1008 del 9 marzo c.a., fornisce indicazioni in merito al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza da COVID-19, disposta dal D.L. n. 183/2020 (c.d. decreto Milleproroghe – Lavoronews n. 39/2021).
Il citato decreto ha previsto il differimento al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
Possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.
In particolare, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021, con le medesime causali istituite con riferimento alle singole discipline e riepilogate nella tabella allegata al messaggio in esame.
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