Dichiarazione semplificata del periodo effettivamente fruito di assegno ordinario FIS

15 Luglio , 2020

L’Inps con messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020, fornisce le istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale – FIS, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.

Nel messaggio viene evidenziato che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel, per ogni unità produttiva.

Il file di calcolo excel, (Allegato n. 1) unitamente a una scheda esplicativa sulle modalità di compilazione (Allegato n. 2), sono allegati al messaggio medesimo.

Per essere correttamente allegato alla domanda, il file dovrà essere convertito in formato.pdf.

L’Inps precisa che, in caso di mancata trasmissione del suddetto file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

In concreto, a consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, l’azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere.

Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.

Per ottenere le settimane non fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata.

In presenza di aziende che svolgono l’attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata la domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.

 

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