Detassazione premi con criteri di calcolo già definiti

2 Luglio , 2019

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 205 del 25 giugno c.a., in merito alla possibilità di detassare i premi di risultato previsti da un accordo di secondo livello sottoscritto in prossimità del termine del periodo congruo di osservazione, conferma che l’agevolazione fiscale è applicabile solo se i criteri di misurazione dell’obiettivo sono determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Infatti, l’Agenzia ribadisce che:

  • la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, deve avvenire successivamente alla stipula del contratto;
  • l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello non deve essere solo raggiunto ma anche risultare incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

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