Detassazione dei premi solo se gli indicatori sono individuati con ragionevole anticipo

1 Luglio , 2020

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.  36/E del 26 giugno c.a., in merito al regime fiscale applicabile ai premi di risultato, evidenzia che:

  • il riferimento alla variabilità delle somme non deve essere inteso tanto come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo, ma quale aspetto futuro e incerto dal cui raggiungimento dipende l’erogazione del premio;
  • l’imposta agevolata possa essere applicata quando il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, sia successivo alla stipula del contratto;
  • criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto all’eventuale produttività futura non ancora realizzata.

Pertanto, nel caso in cui il contratto preveda che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, in quanto l’andamento del parametro adottato è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare un sistema di tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% al “premio di risultato” erogato al dipendente qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

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