Deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare

17 Settembre , 2021

L’Agenzia delle entrate con risposta n. 589 del 15 settembre c.a., ha fornito precisazioni in merito al regime fiscale applicabile ai contributi di previdenza complementare, posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

L’Agenzia precisa che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57 euro, anche se versati dal datore di lavoro.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 252/2005 alla disciplina tributaria della previdenza complementare portano ad ammettere la deducibilità anche nei casi di versamento da parte di uno solo dei soggetti del rapporto.

Una diversa interpretazione, che portasse a escludere la deducibilità in mancanza di versamenti congiunti, sarebbe in contrasto con le finalità del decreto, che intende favorire il ricorso alla previdenza complementare in assoluta libertà di scelta circa la forma previdenziale e l’ammontare del contributo da versare.

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