Decreto Ristori: le novità in materia di lavoro

2 Novembre , 2020

Il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (Gazzetta Ufficiale n.262 del 28 ottobre 2020, edizione straordinaria).

In sintesi i contenuti delle principali disposizioni di interesse in materia di Lavoro. Per un approfondimento si allega la nota tecnica di Confcommercio.

Nuovi trattamenti di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD

In merito ai trattamenti di integrazione salariale, la disposizione in commento, nel confermare l’impianto normativo definito dal D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto “Agosto”, prevede il riconoscimento di un ulteriore periodo di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di sei settimane – collocate nell’arco temporale tra il 16 novembre al 31 gennaio 2021 – a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

Divieto in materia di licenziamenti

In materia di licenziamenti, l’articolo 12 proroga al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento collettivo prevedendo la preclusione di avvio di nuove procedure e la sospensione di quelle già avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data sono altresì preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di cui all’art. 7, L. 604/1966.

Decontribuzione per datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di CIG

Con riferimento alla decontribuzione, l’articolo 12 proroga l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3, del D.L. “Agosto” per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, a favore dei datori di lavoro che non richiedono i suddetti trattamenti di sei settimane.

Scuole e misure per la famiglia

Viene estesa la possibilità di fruire dello smart working, durante l’eventuale periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per i contatti di cui all’art. 21 bis, D.L. “Agosto”, in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 (anziché di anni 14), anche nei casi di sospensione dell’attività didattica.

 

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

La norma dispone la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail di competenza novembre 2020, a favore dei datori di lavoro privati rientranti nei settori, soggetti alle misure restrittive di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre u.s., con attività prevalente riconducibile ai codici ATECO di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento.

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