Decreto interministeriale indennità reddito di ultima istanza

1 Aprile , 2020

L’art. 44 del D.L. n. 18/2020 ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con stanziamento di 300 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di garantire, attraverso il riconoscimento di un‘indennità, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro.

Al riguardo, è stato firmato il decreto che ha destinato quota parte del Fondo, per 200 milioni di euro, al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.  

Con tale decreto, sono stati inoltre definiti i criteri e le modalità di riconoscimento del bonus in favore dei predetti soggetti, che potranno beneficiare di un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, presentando domanda a partire dal 1° aprile 2020, solo al ricorrere di determinate condizioni, quali:

  • essere in possesso di determinati requisiti di reddito,
  • rientrare in specifiche condizioni di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività;
  • non essere percettori di reddito di cittadinanza;
  • non usufruire di altre indennità disciplinate dal DL. 18/2020 (ex art. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96);
  • aver adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.

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