Decreto Fondo Nuove Competenze “Competenze per le innovazioni”
28 Novembre , 2024Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito internet, il Decreto del 10 ottobre 2024, relativo alla terza edizione del Fondo Nuove Competenze, anche denominato “Competenze per le innovazioni”.
Finalità specifica di questa edizione del Fondo è accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi in questi ambiti.
Al fondo possono accedere tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
La nuova dotazione del Fondo ammonta al momento a 730 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Giovani donne e lavoro, ripartite tra le tre tipologie di intervento previste dal Decreto e di seguito elencate:
Sistemi formativi 25%
Filiere formative 25%
Singoli datori di lavoro 50%
Ciascun datore di lavoro potrà presentare una sola istanza di contributo, scegliendo fra le diverse linee di intervento.
Linee di intervento
Sistemi formativi: sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player, uno dei quali con funzione di capofila del raggruppamento. I lavoratori della Big Player capofila, che deve necessariamente avere i requisiti di grande impresa previsti dalla Direttiva (UE) 2023/2775, potranno rappresentare una quota massima del 60% dei beneficiari della formazione prevista dal progetto presentato. Ciascun raggruppamento potrà ricevere al massimo 12 milioni di euro di contributi.
Filiere formative: sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il progetto formativo non deve coinvolgere grandi imprese, così come classificate in sede europea, e deve comunque prevedere una capofila. Il contributo massimo per ciascuna Filiera formativa può essere di 8 milioni di euro.
I raggruppamenti, tanto dei sistemi formativi quanto delle filiere formative non dovranno necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, di associazioni di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
Singoli datori di lavoro: rispondenti ai requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. L’importo massimo riconoscibile è pari a 2 milioni di euro per ciascun datore di lavoro.
Oneri finanziabili
Sarà oggetto di finanziamento parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, in coerenza con le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte da datori di lavoro e parti sindacali, secondo le seguenti modalità:
gli oneri relativi ai contributi assistenziali e previdenziali, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, saranno rimborsati al 100%;
la retribuzione oraria, al netto di quanto specificato nel precedente alinea, sarà invece finanziata per un ammontare pari al
60% del totale se si tratta di interventi promossi da singoli datori di lavoro;
80% del totale nel caso di interventi attuati da sistemi formativi o da filiere formative;
100% del totale qualora gli interventi formativi riguardino disoccupati da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto in commento e prima dell’avvio della formazione;
100% del totale se i beneficiari della formazione sono lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Anche in questo caso l’assunzione deve essere avvenuta in un momento successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto e prima dell’inizio dell’intervento formativo. Le ore di formazione finanziabili non possono coincidere con quelle della formazione interna previste dal contratto di apprendistato;
In caso di accordi che prevedano la partecipazione al progetto formativo oltre a propri lavoratori anche di disoccupati pre-selezionati dall’azienda, dei quali almeno il 70% sia assunto entro la presentazione del saldo con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, il datore di lavoro riceverà un contributo pari ad euro 800 per ogni disoccupato assunto. Tale contributo sarà distribuito ad incremento della quota rimborsabile per gli altri lavoratori coinvolti nel progetto, fino ad un massimo del 100% del loro costo del lavoro.
I destinatari della formazione, siano essi già dipendenti o disoccupati pre-selezionati, dovranno essere individuati in fase di presentazione dell’istanza, potranno tuttavia essere effettuate variazioni dei destinatari in un momento successivo, prima dell’eventuale invio del progetto ai fondi interprofessionali.
Alle aziende operanti nei settori del turismo e dell’agricoltura, nel caso di accordi che prevedano la formazione di disoccupati da assumere con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, sarà riconosciuto un bonus pari ad euro 300 per l’assunzione di ciascun disoccupato, purché beneficiario di un percorso formativo di almeno 20 ore.
Accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro
Gli accordi devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda o, in mancanza di queste, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso di aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali le modalità per la stipula degli accordi dovranno essere quelle previste dal fondo di riferimento.
Tutti gli accordi dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 88 comma 1 del DL 34/2020, istitutivo del Fondo Nuove Competenze e devono contenere i seguenti contenuti minimi:
l’individuazione dei fabbisogni del datore di lavoro all’interno di processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, come successivamente meglio descritti, in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare o riqualificare il lavoratore;
i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
il numero delle ore di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
l’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
eventuali ulteriori elementi indicati dal Ministero del Lavoro nel relativo Avviso pubblico.
Processi di innovazione e di investimento che caratterizzano il datore di lavoro ai fini dell’accesso al fondo
Il decreto individua gli ambiti relativi ai fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto:
sistemi tecnologici e digitali
introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale
sostenibilità ed impatto ambientale
economia circolare
transizione ecologica
efficientamento energetico
welfare aziendale e benessere organizzativo
L’aggiornamento delle competenze negli ambiti sopra riportati potrà rientrare anche nei settori previsti dalla comunicazione delle Commissione C/2024/3209 “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).
Per la presentazione di istanza di accesso ai contributi sono considerati validi anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Le istanze devono essere presentate al Ministero del Lavoro che sottopone i progetti al parere delle Regioni o Province autonome in cui si trovano le sedi operative presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nella formazione. Il parere deve essere espresso entro i successivi 10 giorni, decorsi i quali il parere si ritiene positivamente acquisito.
Progetti formativi
I progetti formativi per l’accrescimento delle competenze dovranno avere le caratteristiche seguenti:
gli obiettivi di apprendimento, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, dovranno essere descritti e riferiti agli standard di qualificazione definiti all’art.3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024;
dovrà esserci evidenza della valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali; al termine del percorso dovrà essere rilasciata una attestazione di trasparenza o di validazione dei risultati di apprendimento in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
i percorsi formativi dovranno avere una durata minima di 30 ore (20 per i disoccupati da assumere con contratto stagionale) fino ad un massimo di 150 ore, da svilupparsi nell’arco di 365 giorni dalla data di approvazione della domanda fino alla richiesta di saldo.
La formazione può essere erogata da un ente titolato ai sensi del decreto n.13 del 2013 o da un ente accreditato dalle Regioni o Province autonome a svolgere attività di formazione professionale e potrà iniziare solo dopo l’ammissione al contributo del FNC.
I fondi interprofessionali che intendono partecipare all’attuazione della nuova edizione del FNC devono darne comunicazione al Ministero del Lavoro. In tal caso le aziende aderenti ai fondi che avranno dato disponibilità potranno chiedere a questi il finanziamento delle attività formative, anche attraverso voucher spendibili nell’ambito di apposite library.
Tra i fondi ed il Ministero si instaurerà un’attività di scambio delle informazioni sulle richieste presentate e sui lavoratori coinvolti nonché sugli esiti della formazione erogata e delle verifiche effettuate.
Le aziende iscritte ad un fondo paritetico interprofessionale sono obbligate ad indicare, al momento della presentazione della domanda, pena esclusione, il fondo di appartenenza e a chiedere a questo il finanziamento della formazione, fatti salvi i casi specificati nel decreto, e precisamente:
non adesione ad alcun fondo;
mancata partecipazione al FNC da parte del fondo di cui si è aderenti;
mancanza di risorse per il finanziamento della formazione da parte del fondo di riferimento.
Nei casi sopra elencati le attività formative delle aziende possono essere finanziate a valere su fondi di carattere regionale o nazionale.
L’attività di verifica è in capo ai fondi interprofessionali. Il Ministero del Lavoro potrà procedere a verifiche a campione con il supporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
A tal fine i datori di lavoro non iscritti ad alcun fondo interprofessionale dovranno inviare, prima dell’inizio delle attività formative, il calendario del percorso ed il luogo di svolgimento.
Per la definizione di termini e modalità per la presentazione delle istanze il decreto rinvia all’Avviso che sarà a breve pubblicato dal Ministero del Lavoro.
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