Decreto Dignità: indicazioni in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro

8 Novembre , 2018

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 17 del 31 ottobre c.a., ha preso in esame le nuove norme introdotte dalla Legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018 recante “Disposizioni per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (cd. Decreto Dignità) (Lavoronews n. 63/18).

In particolare in materia di contratti a tempo determinato la circolare evidenzia che: 

  • le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi;
  • la possibilità di prolungare fino ad un massimo di 24 mesi il contratto è subordinata alla presenza di specifiche causali:

            – esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività

            – esigenze di sostituzione di altri lavoratori

            – esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria

  • la causale deve sempre essere indicata quando si supera il limite di 12 mesi, anche se ciò avviene a seguito di una proroga di un contratto originariamente inferiore a 12 mesi;
  • ai fini del calcolo del limite massimo si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare;
  • nelle ipotesi in cui non è richiesto al datore di lavoro di indicare le motivazioni introdotte dal D.L. 87/2018, tali motivazioni dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge;
  • l’indicazione della causale è sempre richiesta in caso di rinnovo del contratto a termine;
  • non è possibile prorogare  un  contratto  a  tempo  determinato modificando la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto;
  • il numero di proroghe è stato ridotto da 5 a 4, sempre entro i limiti di durata massima del contratto;
  • è stata eliminata la possibilità che il termine possa risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto. Quindi, la data di scadenza dovrà essere sempre indicata, salvo alcune eccezioni in cui può continuare a desumersi indirettamente, in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione, come in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere ex ante l’esatta data di rientro;
  • il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è incrementato dello 0,5% ad ogni rinnovo del contratto a tempo determinato.

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