Decreto attuativo APE Volontaria

23 Ottobre , 2017

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2017, il DPCM n. 150/2017 recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE Volontaria).

L’APE Volontaria, istituita dall’articolo 1, comma 166, della Legge 11  dicembre  2016,  n. 232, è uno strumento sperimentale che permetterà fino al 31 dicembre 2018 di anticipare, per un massimo di 3 anni e 7 mesi, l’uscita dal lavoro rispetto al momento del pensionamento, fruendo di un prestito in grado di coprire gli anni mancanti alla maturazione del requisito nel regime obbligatorio di appartenenza.

Questo prestito, associato ad una polizza contro il rischio premorienza, ha una durata minima di sei mesi e viene concesso dal sistema bancario per poi essere erogato direttamente dall’Inps al soggetto beneficiario fino al momento dell’effettiva fruizione dell’assegno pensionistico.

Per tale finalità è previsto che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DPCM n. 150/2017 venga stipulato un accordo quadro con le banche e con le imprese assicurative che dovrà, tra le altre cose, determinare il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento e gli ulteriori costi ad esso associati.

Gli importi anticipati dal momento dell’uscita dal lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione dovranno infatti essere restituiti attraverso un prelievo diretto sulla rata mensile della pensione Inps, che l’Istituto provvederà quindi a girare alla banca fino a ripagare il capitale anticipato, i relativi interessi ed il costo dell’assicurazione abbinata.

Soggetti Beneficiari
Potenziali beneficiari dell’APE Volontaria sono i lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che possono vantare, al momento della richiesta, 20 anni di contribuzione ed un’età anagrafica minima di 63 anni, oltre a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria entro 3 anni e 7 mesi comprensivi degli incrementi legati all’aspettativa di vita. Inoltre la pensione del soggetto richiedente deve essere, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore ad 1,4 volte il trattamento minimo (quindi, pari o superiore a circa 703 euro mensili).

Importi ottenibili
Fermo restando un importo minimo di 150 euro mensili, l’importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare:

  • il 75% della pensione se la durata dell’APE è superiore a 36 mesi
  • l’80% della pensione se la durata dell’APE è compresa tra 24 e 36 mesi
  • l’85% della pensione se la durata dell’APE è compresa tra 12 e 24 mesi
  • il 90% della pensione se la durata dell’APE è inferiore a 12 mesi

La conseguente rata di ammortamento che graverà sulla pensione futura non potrà comunque essere superiore, comprendendo anche eventuali altri prestiti, al 30% dell’importo mensile del trattamento pensionistico.

Domanda di APE
Una volta ottenuta la certificazione del diritto da parte dell’Inps il lavoratore, direttamente o tramite il Patronato, potrà presentare contestualmente all’Istituto sia la domanda di APE (con l’ammontare della quota mensile richiesta, nei limiti dell’importo minimo e massimo) – da liquidarsi sul conto corrente indicato entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda – che quella di pensione di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge.

Per facilitare la scelta l’Inps renderà disponibile sul proprio sito internet uno strumento di simulazione che consentirà di calcolare tutti i costi dell’operazione e l’ammontare della rata di ammortamento che dovrà essere sostenuta in funzione dell’importo di APE prescelto.

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