Decreto Agosto: gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD e FIS

31 Agosto , 2020

L’Inps, con messaggio n. 3131 del 21 agosto c.a., fornisce indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 104/2020 (Lavoronews n. 148/2020).

Il D.L. n. 104/2020 ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai decreti-legge n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, e n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020.

Il Decreto stabilisce che i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.

Trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga e assegno ordinario

Il D.L. n. 104/2020, all’articolo 1 ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

Per richiedere tali interventi di sostegno al reddito occorrerà inviare due domande distinte.

Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.

A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale:

  • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.

Per quanto attiene alle ulteriori nove settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.

Termini di trasmissione delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO – Previsione a regime

L’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 104/2020 stabilisce che, a regime, le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO – Fase di prima applicazione

Il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone, che, in sede di prima applicazione della norma, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.

Parallelamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.

Anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal D.L. n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

Per quanto attiene la trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, in considerazione del combinato disposto dei commi 6 e 10 dell’articolo 1 del D.L. n. 104/2020, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell’invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020.

Termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi

L’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 104/2020 prevede che i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

In considerazione di quanto precede, devono intendersi superate le scadenze comunicate con precedenti circolari e/o messaggi.

Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni delle ex zone rosse in ragione di provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’Autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19

L’articolo 19 del decreto-legge in parola prevede una specifica tutela per i lavoratori – domiciliati o residenti in Comuni appartenenti alle ex zone rosse e per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle Autorità pubbliche territorialmente competenti, in merito all’obbligo di permanenza domiciliare e conseguente divieto di allontanamento dal territorio comunale in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte di tali dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, CIG in deroga e assegno ordinario con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive.

Le istanze di accesso al trattamento spettante devono essere trasmesse esclusivamente all’Istituto, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.

In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.

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