Dal 1° gennaio 2018 per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti scatta l’obbligo di assumere un disabile anche in assenza di nuove assunzioni

3 Gennaio , 2018

Dal 1° gennaio 2018 le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti “computabili”dovranno assumere un disabile entro i successivi 60 giorni (1° marzo 2018), non essendoci più il vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima.

Cessa pertanto il regime di gradualità previsto dall’art. 3, co. 2, L. n. 68/1999 in base al quale l’obbligo scatta con la sedicesima assunzione, nonché il regime transitorio che consente il differimento di un anno del predetto obbligo dalla sedicesima assunzione.

Le medesime disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative.

Per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti non sono computabili (art. 4, L. n. 68/1999):

  • i lavoratori disabili occupati ai sensi della L. n. 68/1999;
  • i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori ammessi al telelavoro;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori assunti con contratto a tempo parziale e intermittente vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 3, co. 2, L. n. 68/1999).

L’obbligo di assunzione della persona disabile può anche essere assolto attraverso la stipula di specifiche convenzioni con i Servizi competenti (Città metropolitana di Milano e Province di Monza e di Lodi):

  • convenzione ex art. 11 della legge 68/99: consente all’impresa di scegliere ed inserire il disabile in un arco temporale maggiore rispetto a quello previsto dalla legge
  • convenzione ex art. 14 del DLgs 276/03: consente all’impresa di affidare una commessa di lavoro a una cooperativa sociale di tipo B per lo svolgimento di un’attività o di un servizio, il cui valore economico permette alla cooperativa di assumere il lavoratore disabile, che viene computato nella quota d’obbligo dell’azienda.

Non è prevista la possibilità di richiedere il c.d. esonero parziale ex articolo 5, legge 68/99.

La sanzione amministrativa in caso di inosservanza dell’obbligo di assunzione del disabile è di 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Per maggiori informazioni
Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro
Area Lavoro
Tel. 02798712

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