Da marzo assegno per il nucleo familiare solo per i nuclei senza figli

3 Marzo , 2022

L’Inps, con circolare n. 34 del 28 febbraio c.a., ha fornito istruzioni in merito agli effetti prodotti dall’introduzione dell’Assegno unico, istituito dal D.Lgs. n. 230/2021, sulla disciplina dell’Assegno per il Nucleo Familiare e degli assegni familiari.

 

L’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 230/2021, ha previsto che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) di cui al D.L. n. 69/1988 e degli assegni familiari di cui al D.P.R. n. 797/1955.

 

In assenza di figli per i quali spetta l’assegno unico universale, potranno comunque essere richiesti gli assegni per il nucleo familiare, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di legge.

 

A partire dal 1° marzo 2022:

  • non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
  • continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.

 

Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

 

Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

 

In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:

  1. un figlio minorenne a carico;
  2. un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
  3. figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Per i dipendenti del settore privato che, nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dalla norma, continueranno a percepire l’ANF, rimarranno invariate sia le modalità di presentazione della domanda, sia le modalità di esposizione in Uniemens da parte dei datori.

 

Le richieste di ANF relative a periodi successivi alla data del 1° marzo 2022, potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

 

Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato, già presentate alla data di pubblicazione della circolare in esame, relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente d’ufficio.

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