D.P.C.M. 7 settembre 2020 – In vigore dall’8 settembre al 7 ottobre 2020

8 Settembre , 2020

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre c.a., il D.P.C.M. del 7 settembre 2020 recante recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”.

Le disposizioni si applicano dall’8 settembre 2020 e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.

Il citato D.P.C.M. conferma fino al 7 ottobre l’obbligo di indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, dalle ore 18.00 alle ore 6.00, nei luoghi all’aperto a rischio assembramento.

Rimane l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. In generale, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata quando non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020).

Con il DPCM del 7 settembre 2020, inoltre:

  • è consentito l’ingresso in Italia di persone anche non conviventi con cui c’è una “comprovata e stabile relazione affettiva”. Per ulteriori informazioni sugli ingressi in Italia vedere il paragrafo dedicato in basso;
  • è confermata la sospensione delle attività di ballo nelle discoteche, sale da ballo e altri locali di intrattenimento aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso;
  • vengono fornite le indicazioni per il trasporto pubblico locale (Allegato 15) e per il trasporto scolastico (Allegato 16).

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.

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