D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 – Efficacia dal 6 novembre al 3 dicembre 2020

5 Novembre , 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 – Suppl. Ordinario n.41, il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 in materia di “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19””.

Il provvedimento, le cui disposizioni si applicano a partire dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (Lavoronews n. 180/2020), in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ed introduce nuove modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3”) o di massima gravità (“scenario di tipo 4”) epidemiologica.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)

Su tutto il territorio nazionale, salvo le più stringenti restrizioni introdotte per i territori a maggior rischio, dalle ore 22.00 fino alle ore 5.00 del giorno successivo, gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 3).

Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (comma 4).

E’ confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).

Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Fermo restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere sono consentite se svolte all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni (comma 9, lett. f).

Si precisa che la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò include anche le attività svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (comma 9, lett. l).

Sono sospese le mostre ed i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali (comma 9, lett. r).

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità  incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza (comma 9, lett. s).

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni del D.P.C.M. del 24 ottobre, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole (comma 9, lett. ff).

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del D.P.C.M. del 24 ottobre, ma la ristorazione con asporto viene consentita fino alle ore 22.00 (e non più fino alle 24.00), allineandola al nuovo divieto di spostamento dopo le 22.00. Resta fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (comma 9, lett. gg).

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità, “Scenario di tipo 4”, e da un livello di rischio alto (art. 3)

Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”.

Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto (3 dicembre 2020).

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 sono state individuate le Regioni appartenenti alle diverse tipologie di area gialla, arancione e rossa.

Alle regioni della zona rossa, tra cui la Lombardia, si applicano le seguenti misure di contenimento:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla zona rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • sono sospese le attività commerciali al dettagliofatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercatisalvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano, comunque, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24. La novità, rispetto all’Allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è costituita dall’inclusione, tra le attività non sospese, dei “servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”.

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