
D.P.C.M. 18 ottobre 2020 – Efficacia dal 19 ottobre 2020 al 13 novembre 2020
19 Ottobre , 2020Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre c.a., il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 in materia di “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19””.
Le disposizioni si applicano dal 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Il nuovo pacchetto di misure coinvolge soprattutto bar e ristoranti che chiuderanno alle 24.00. Dalle 18 sarà possibile soltanto il consumo al tavolo, a cui dovranno in ogni caso sedersi massimo sei persone.
All’esterno dei locali dovrà essere riportato il numero massimo di clienti consentiti all’interno.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che sisvolgono con modalità a distanza.
E’ inoltre fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21. L’apertura è consentita a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
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