D.P.C.M. 13 ottobre 2020 – Efficacia dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020

14 Ottobre , 2020

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre c.a., il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 in materia di “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19””.

Le disposizioni si applicano dal 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Il provvedimento conferma sostanzialmente le misure precauzionali già in vigore, previste dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come prorogate dal D.P.C.M. del 7 settembre 2020 e, da ultimo, dal D.L. n. 125/2020.

Confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie come introdotto dal citato D.L. n.125/2020 e con le medesime eccezioni, con indicazione “fortemente raccomandata” di usare i medesimi dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all’aperto e al chiuso.

Confermata la possibilità di svolgere le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione dei protocolli validati dal CTS e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite fino alle 24.00 con consumo al tavolo e fino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Tali attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

In relazione alle attività professionali si raccomanda che:

  • esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Confermata, con lievi modifiche, la disciplina degli spostamenti da e verso l’estero, come risultante dalle modifiche da ultimo introdotte dal D.P.C.M. 7 settembre e dalle ordinanze del Ministro della Salute del 21 settembre e del 7 ottobre scorsi, con particolare riferimento agli obblighi di tampone per le persone in ingresso in Italia da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna e Regno Unito.

Con riferimento al  divieto d’ingresso in Italia per chi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti nei Paesi più a rischio dell’elenco F  dell’allegato 20 (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica, Kosovo, Montenegro e Colombia),  si prevede  che lo stesso non si applichi, oltre che ai cittadini dell’Unione Europea, dei Paesi Schengen, del Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano e loro familiari, neanche ai cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia e loro familiari.

Per tali soggetti, si prevede, però, l’obbligo di presentare un’attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia a tampone, risultato negativo.

Viene, inoltre, eliminato l’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra in Italia dopo aver soggiornato o essere transitato in Romania.

Elemento ulteriore di novità si riscontra nell’Allegato 9 del decreto ove vengono riportate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” nella versione approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020.

Modifiche significative sono state introdotte, in particolare, nella scheda relativa alla formazione professionale e in quella sul noleggio veicoli e altre attrezzature.

Le modifiche introdotte alla scheda dedicata alle attività di noleggio di veicoli ed altre attrezzature cambiano una indicazione in materia di servizi di bike e car sharing, prevedendo che, per tali attività, debba essere sempre raccomandata l’igienizzazione frequente delle mani da parte dei clienti.

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