Customer care: Garante privacy, no al controllo a distanza dei lavoratori

13 Dicembre , 2021

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 484 del 3 dicembre 2021, ha ribadito come non sia possibile attivare sistemi con funzioni di controllo a distanza dei lavoratori senza aver adottato tutte le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy.

Nello specifico, un dipendente di una società di trasporto pubblico lamentava il monitoraggio del personale tramite il sistema di gestione delle telefonate del call center dedicato al customer care.

Nel corso dell’istruttoria, la società aveva giustificato l’utilizzo di tali strumenti tecnologici con la necessità di verificare gli standard qualitativi e di gestire eventuali reclami, precisando di averne informato i lavoratori e i sindacati.

In seguito a un’attività ispettiva è però emerso che i dipendenti in realtà non erano stati adeguatamente informati. Tale sistema, inoltre, non si limitava alla gestione delle telefonate, ma consentiva la registrazione, il riascolto delle telefonate e la conservazione per un tempo imprecisato anche di altre informazioni relative all’attività lavorativa del singolo operatore, come la durata delle telefonate, i numeri contattati, data e ora della chiamata.

Queste caratteristiche del software, che configuravano un’attività di controllo a distanza dei dipendenti, non lo rendevano classificabile come semplice “strumento di lavoro”, ma richiedevano per la sua implementazione uno specifico accordo sindacale o, in alternativa, l’autorizzazione dell’Ispettorato.

Lo stesso Regolamento europeo consente l’impiego di strumenti che possono comportare il monitoraggio sul posto di lavoro solo qualora vengano adottate, nel rispetto delle norme di settore, misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali dei lavoratori interessati.

 

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