Corte Costituzionale: obbligatoria la reintegra quando il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
12 Aprile , 2021La Corte Costituzionale, con sentenza del 1° aprile 2021 n.59, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla Riforma Fornero, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma (reintegrazione nel posto di lavoro oltre ad un’indennità non superiore a 12 mensilità).
Si ricorda che l’art. 18, così come modificato dalla Riforma Fornero, si applica ai licenziamenti intimati da aziende che occupano più di quindici dipendenti nei confronti dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.
Secondo la Corte Costituzionale il carattere meramente facoltativo della reintegrazione rivela, anzitutto, una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla Legge n. 92/2012 e vìola il principio di eguaglianza.
Il principio di eguaglianza risulta violato in quanto il legislatore avrebbe previsto rimedi ingiustificatamente diversificati ovvero la reintegrazione facoltativa in caso di licenziamenti economici e la reintegrazione obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (quando il fatto che li ha determinati è insussistente).
Non si giustifica quindi un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione della inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come ‘‘manifesta’’.
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