Corte Costituzionale: obbligatoria la reintegra quando il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

12 Aprile , 2021

La Corte Costituzionale, con sentenza del 1° aprile 2021 n.59, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello Statuto dei Lavoratori­, come modificato dalla Riforma Fornero, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma (reintegrazione nel posto di lavoro oltre ad un’indennità non superiore a 12 mensilità).

Si ricorda che l’art. 18, così come modificato dalla Riforma Fornero, si applica ai licenziamenti intimati da aziende che occupano più di quindici dipendenti nei confronti dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.

Secondo la Corte Costituzionale il carattere meramente facoltativo della reintegrazione rivela, anzitutto, una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla Legge n. 92/2012 e vìola il principio di eguaglianza.

Il principio di eguaglianza risulta violato in quanto il legislatore avrebbe previsto rimedi ingiustificatamente diversificati ovvero la reintegrazione facoltativa in caso di licenziamenti economici e la reintegrazione obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (quando il fatto che li ha determinati è insussistente).

Non si giustifica quindi un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione della inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come ‘‘manifesta’’.

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