
Convertito in Legge il Decreto festività con la proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
22 Febbraio , 2022Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio c.a., la Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, di conversione del D.L. n. 221/2021 (c.d. Decreto festività – Lavoronews n. 149/2021), recante” Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19″.
In particolare:
- dichiarazione dello stato di emergenza nazionale: proroga fino al 31 marzo 2022;
- estensione obbligo green pass ai corsi di formazione pubblici e privati;
- impiego del green pass in ambito lavorativo privato: esteso fino al 31 marzo 2022, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro;
- lavoro agile cd. “semplificato”: proroga al 31 marzo 2022 del regime di smart working “semplificato” ai sensi dell’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, che consente ai datori di lavoro di poter attivare lo strumento con un atto unilaterale, senza la necessità di dover sottoscrivere un accordo individuale con il lavoratore e relativo singolo invio telematico;
- prestazione lavorativa dei “soggetti fragili”: le modifiche apportate in sede di conversione hanno prorogato fino al 31 marzo 2022 la possibilità di svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori cd. fragili, ai sensi dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Prorogata, fino al 31 marzo 2022, la previsione dell’articolo 26, comma 2-bis del D.L. n. 18/2020, che riconosce al lavoratore fragile, la cui prestazione non sia compatibile con il lavoro agile, il diritto ad assentarsi beneficiando della copertura economica del trattamento previsto per il ricovero ospedaliero.
Tali misure sono applicabili dal 1° gennaio 2022;
- congedi parentali: estesa, fino al 31 marzo 2022, la possibilità di fruizione dei congedi parentali per i genitori con figli in quarantena a causa Covid, di cui all’art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.
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