Convertito in Legge il Decreto “Cura Italia”

30 Aprile , 2020

E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile – Supplemento ordinario, la Legge 24 aprile 2020 n. 27, che converte in legge il decreto legge n. 18/2020, noto come Decreto “Cura Italia”.

La legge di conversione contiene anche le disposizioni già emanate con i decreti legge n. 9/2020, n. 11/2020 e n. 14/2020 che conseguentemente non verranno convertiti e sono abrogati, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti prodottisi, nonchè dei rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge.

La conversione in legge ha apportato alcune modifiche al testo iniziale del D.L. 9/2020 in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali.

Di seguito le modifiche più rilevanti.

Art.19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Il comma 1 dell’art. 19, nella nuova formulazione, meglio definisce il termine finale delle integrazioni salariali ordinarie COVID-19, che possono essere fruite “per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020”.

Viene riformulato il comma 2 che non prevede più la procedura preventiva di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Pertanto i datori di lavoro possono presentare direttamente all’INPS la domanda di concessione della CIGO o dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale – FIS.

Vengono aggiunti nuovi commi che confermano la previsione contenuta nel decreto legge n. 9/2020 relativamente ai datori di lavoro con unità produttive nella c.d. “zona rossa” ex DPCM 1° marzo 2020 – allegato 1, nonché per i datori che hanno alle dipendenze lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, i quali possono chiedere tre mesi aggiuntivi di CIGO o di assegno ordinario FIS.

Art.19-bis – Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

Si tratta di un nuovo articolo che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali ordinari o in deroga di prorogare o rinnovare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, nonostante l’attivazione di tali ammortizzatori.

Ciò in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, c.1, lettera c) del decreto legislativo 81/15.

Non sono invece previste deroghe all’obbligo di indicare una causale in caso di rinnovo o di proroghe oltre i 12 mesi.

In caso di rinnovo di contratto, il nuovo articolo deroga alla previsione di osservare il c.d. “stop and go” di 10 o 20 giorni se il contratto a termine ha una durata superiore a 6 mesi.

Art. 22 – Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga

Alla previsione già contenuta nel D.L. 9/2020 relativa alla non necessità dell’accordo sindacale per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, viene aggiunta l’esenzione anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vengono confermate la previsione del D.L. 9/2020 relative ai datori di lavoro:

  • con unità produttive nei comuni della c.d. “zona rossa” ex DPCM 1°marzo 2020 – allegato 1, nonché per coloro che hanno alle dipendenze lavoratori residenti o domiciliati in tali Comuni, che possono chiedere la cassa in deroga per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020;
  • con unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Venero ed Emilia Romagna nonchè per coloro che, pur non avendo unità produttive in tali Regioni, hanno lavoratori ivi residenti o domiciliati, che possono richiedere trattamenti aggiuntivi di cassa integrazione in deroga per un periodo non superiore a quattro settimane.

Per tutti gli altri interventi in materia di lavoro, si rinvia al precedente numero 28/2020 di Lavoronews.

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