Convertito il Decreto Legge per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

7 Aprile , 2020

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, la Legge n. 21 del 2 aprile 2020, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 3/2020 (Lavoronews n. 9/2020), attraverso il quale sono state adottate alcune misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 1)

In favore di coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, con reddito complessivo non superiore a euro 28.000, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo non rilevante ai fini IRPEF per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

Tale somma, determinata in funzione del periodo di lavoro effettuato, spetta sempreché l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo spetta nella misura di 600 euro, per l’anno 2020, e di 1.200 euro, a decorrere dall’anno 2021.

In base alla nuova disposizione, i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il trattamento integrativo eventualmente spettante, ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando la sua spettanza in sede di conguaglio.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 2)

Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, compresi tra 28.000 euro e 40.000 euro, l’articolo in esame prevede il riconoscimento di una ulteriore detrazione, anch’essa rapportata al periodo di lavoro effettuato.

Tale misura agevolativa è pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.

L’importo dell’ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro.

  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Nello specifico, per la predetta fascia reddituale, l’ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Tale intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.

I sostituti d’imposta riconosceranno tale ulteriore detrazione, il cui ammontare dovrà essere ripartito sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, e verificheranno la spettanza della stessa in sede di conguaglio.

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