Conversione in legge del decreto “Sostegni Ter”
1 Aprile , 2022Pubblicata, nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022, e contestualmente, entrata in vigore, la Legge n. 25 del 28 marzo 2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 4/2022 (Lavoronews n. 13/2022) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (cd. decreto “Sostegni Ter”).
Di seguito, una sintesi delle principali modifiche intervenute in sede di conversione.
Nomadi digitali non appartenenti all’Unione Europea (art. 6-quinquies)
La disposizione, introdotta in sede di conversione, apportando delle modifiche al Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), include i nomadi digitali e i lavoratori da remoto, non appartenenti all’Unione Europea, tra i soggetti ai quali non si applicano le quote per l’ingresso in Italia ai sensi dell’art. 27 del T.U.
In tale categoria rientrano i cittadini di un Paese terzo che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.
Attraverso l’emanazione di un successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, saranno definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.
Trattamenti di integrazione salariale (art. 7, comma 1 – Allegato I)
La legge amplia, all’Allegato 1 della disposizione in commento, l’elenco dei codici Ateco per i quali si applica l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale (ex artt. 5 e 29, comma 8, del D.lgs. n. 148/2015), ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e che operano nei settori turismo, ristorazione, filiera HO.RE.CA., attività ricreative ed altre attività.
Lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento (art. 7, commi 2-bis – 2-quinquies)
Le disposizioni, introdotte in sede di conversione, prevedono che, alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, siano assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
Pertanto, l’inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell’utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
Le imprese devono prevedere che il responsabile dell’inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l’ambiente più adatto per l’inserimento e la realizzazione professionale delle medesime, prevedendo l’applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l’accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore.
Le misure compensative e dispensative di cui sopra sono applicate in ogni occasione di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato superiore a 24 mesi (art. 23-quater)
La disposizione in commento proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità di utilizzare lavoratori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi di quanto previsto all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator (art. 4, commi 2-ter – 2-septies)
L’articolo 4, al comma 2-ter e seguenti, inseriti nel corso dell’iter di conversione, dispone l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, esclusi i premi Inail, da riconoscersi per un massimo di cinque mesi anche non continuativi, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione.
L’esonero, relativo al periodo di competenza aprile-agosto 2022 e fruibile entro il 31 dicembre 2022, è riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
È ammessa la cumulabilità dell’esonero con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
È stabilito, inoltre, che l’Inps provveda al monitoraggio della spesa massima, fissata, per il 2022, nella misura di 56,25 milioni, con comunicazione dei relativi esiti al Ministero del lavoro, al Ministero del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze ed eventuale sospensione del riconoscimento dell’esonero in caso di scostamenti, anche prospettici, dal limite di spesa.
La norma dispone, infine, che l’esonero sia concesso in ottemperanza alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”) e nei limiti e alle condizioni previste nella comunicazione in questione.
L’efficacia delle norme in commento è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
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