Controllo a distanza motivato da esigenze di “sicurezza del lavoro”

25 Giugno , 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con lettera circolare n. 302 del 18 giugno c.a., precisa che qualora l’autorizzazione all’installazione di strumenti, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, dalla quale derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori sia motivata da esigenze di “sicurezza del lavoro”, occorre che tali esigenze trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR).

Pertanto l’istanza dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi (DVR), dai quali risulti che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.

Categoria: