Contribuzione su emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro

8 Giugno , 2020

L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

Il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’Inps la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

L’Inps, con messaggio n. 2326 del 4 giugno c.a., fornisce le indicazioni circa la regolarizzazione della contribuzione dovuta sugli emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e regime sanzionatorio.

Nell’ipotesi in cui alcuni emolumenti, da computare ai fini della determinazione della contribuzione figurativa correlata, non siano stati denunciati ed assoggettati a contribuzione prima della cessazione del rapporto di lavoro, la relativa regolarizzazione non integra una fattispecie sanzionabile qualora la stessa venga effettuata entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione dell’emolumento.

Diversamente, in caso di accertato ritardo del procedimento di regolarizzazione, la contribuzione dovuta sarà gravata dalle sanzioni calcolate nella misura stabilita dall’articolo 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000.

I datori di lavoro dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo, utilizzando la posizione contributiva nella quale il lavoratore risultava denunciato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La regolarizzazione deve essere effettuata sulla denuncia UniEmens, riferita all’ultimo mese di attività del lavoratore interessato prima della sua cessazione.

Categoria: