Contributo addizionale rinnovi contratti a termine

9 Settembre , 2019

L’Inps, con circolare n. 121 del 6 settembre c.a., ribadisce che in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione,  il contributo addizionale, dovuto dai datori di lavoro, è aumentato di 0,5 punti percentuali.

Pertanto, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • contratto originario: 1,4%;
  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

L’Istituto precisa, inoltre, i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del predetto contributo addizionale.

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