Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento

28 Agosto , 2023

L’Inps, con circolare n. 75 del 3 agosto 2023, ha fornito indicazioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 37 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro – Lavoronews n. 23/2023) alla disciplina delle prestazioni occasionali, previste dall’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017 (Lavoronews n. 46/2017)

 

Alcune modifiche alla disciplina del contratto di prestazione occasionale erano state già apportate con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n.197/2022 – Lavoronews n. 1/2023), la quale, dal 1° gennaio 2023, ha:

  • elevato a 10.000 euro l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori;
  • ampliato la platea di utilizzatori, consentendo il ricorso al contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il precedente limite era fissato a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

Da ultimo, il D.L. n. 48/2023, convertito dalla Legge n. 85/2023, ha elevato, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici e dimensionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.

A tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai seguenti codici Ateco2007:

  • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
  • 96.04.20 Stabilimenti termali;
  • 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Pertanto, per effetto delle modifiche normative introdotte dall’articolo 37 del D.L. n. 48/2023, gli utilizzatori che operano nei citati settori possono:

  • a decorrere dall’anno civile 2023 (1° gennaio – 31 dicembre) utilizzare il contratto di prestazione occasionale ed erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori;
  • a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 48/2023) accedere al contratto di prestazione occasionale se hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il servizio INPS “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”.

Tale nuova funzionalità sarà disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.

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