Contratto d’espansione ed esonero dal versamento del contributo addizionale per l’accesso alla cassa integrazione

15 Dicembre , 2020

L’Inps, con circolare n. 143 del 9 dicembre c.a., ha fornito chiarimenti sul contratto di espansione (Lavoronews nn. 43 e 53/2019) introdotto, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, dalla Legge n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), in sostituzione del contratto di solidarietà espansiva (art. 41, D.Lgs. n. 148/2015).

Il contratto di espansione può essere stipulato dalle imprese con più di 1000 dipendenti nel caso in cui intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali.

Tale contratto è finalizzato a recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione e si sviluppa attraverso 3 tipi di intervento: programmazione di nuove assunzioni, prepensionamento di personale vicino al raggiungimento dei requisiti pensionistici e avvio di formazione e riqualificazione del personale con riduzioni orarie tutelate da CIGS.

Pertanto, per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico, previsto al comma 5, articolo 41, del D.Lgs. n. 148/2015, al fine di garantire a tali soggetti un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie con il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Al riguardo, l’Inps d’intesa con il Ministero del Lavoro ha precisato che l’impresa che accede allo strumento di integrazione salariale connesso al contratto di espansione è esonerata dal versamento dello specifico contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 148/2015.

Le precedenti istruzioni, fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 (Lavoronews n. 153/2020) relative al contributo addizionale, sono superate.

I datori di lavoro potranno, quindi procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo.

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